
Conviene crearsi una pensione integrativa? Sono tanti che si pongono questa domanda cercando opinioni e consigli sulla previdenza complementare.
Non lo fanno a torto: la crisi del sistema pensionistico italiano è sotto gli occhi di tutti; questo significa per i lavoratori, specie i più giovani, che la pensione pubblica percepita a fine carriera sarà minore rispetto a quelle a cui sono stati abituati i pensionati attuali.
Per effetto delle riforme pensionistiche introdotte negli ultimi anni le future pensioni saranno via via più basse in rapporto all’ultima retribuzione percepita (il cosiddetto “tasso di sostituzione”): per far fronte a questa tendenza, alla previdenza pubblica è stata affiancata la previdenza integrativa (o pensione integrativa).
Aderire alla previdenza integrativa significa accantonare regolarmente in una forma pensionistica complementare (fondo pensione chiuso, aperto o piano individuale pensionistico) una parte dei risparmi durante la vita per ottenere una pensione che si aggiunga a quella corrisposta dagli enti di previdenza obbligatoria (INPS, INPDAP, ecc.).
Questa situazione, unita alla concreta possibilità di nuove riforme pensionistiche future ancora più penalizzanti, rappresenta un forte incentivo alla presa in considerazione di un piano pensionistico integrativo.
Per orientarsi nel mondo della previdenza complementare occorre seguire alcuni accorgimenti. La prima scelta da fare quando si decide di sottoscrivere uno strumento di previdenza complementare è sulla tipologia di prodotto, «che dipende in gran parte dalle caratteristiche della persona»
Occorre cioè capire quale tipologia si può utilizzare, se si appartiene a una categoria o a un’area geografica che consente di aderire a un fondo negoziale o chiuso, che può essere particolarmente conveniente oppure aderire a forme diverse.
Pertanto quando si parla di previdenza complementare bisogna fare alcune distinzioni di scuola molto importanti che ci aiutano a capire per prima cosa quello che stiamo comprando. Le soluzioni tra cui scegliere per accantonare la propria pensione integrativa sono i fondi pensione aperti, i fondi pensione negoziali o chiusi ed infine i piani pensionistici individuali (PIP).
Tutte le soluzioni sono soggette alla medesima normativa, anche fiscale: in ogni caso, quindi, si gode della possibilità di dedurre fino a 5164 euro all’anno. Sarà infatti possibile dedurre dall’imponibile IRPEF le somme versate a fondi aperti o PIP fino a un limite di 5.164,57€ con un risparmio fiscale che cambia in base al reddito totale e quindi all’aliquota applicata sul reddito che andremo a dedurre. La seguente tabella chiarisce meglio il concetto:
Reddito annuo lordo | Aliquota marginale IRPEF |
Versamento ai Fondi Pensione | Risparmio fiscale |
€ 15.000,00 | 23% | € 5.164,57 | € 1.187,85 |
€ 28.000,00 | 27% | € 5.164,57 | € 1.394,43 |
€ 55.000,00 | 38% | € 5.164,57 | € 1.962,53 |
€ 75.000,00 | 41% | € 5.164,57 | € 2.117,47 |
€ 85.000,00 | 43% | € 5.164,57 | € 2.220,76 |
Inoltre i rendimenti della gestione finanziaria sono tassati, dal 2015, con un’aliquota massima del 20%, anziché del 26%, percentuale invece applicata alle forme di risparmio finanziario (es. fondi comuni, pac, etc.).
I prodotti previdenziali sono esenti dal pagamento dell’imposta di bollo
La pensione integrativa percepita godrà di un regime fiscale agevolato: solo la parte di rendita che deriva dai contributi versati e dedotti ed eventualmente dal TFR versato, è assoggettata a tassazione che varia dal 15 al 9% a seconda del periodo complessivo di partecipazione a forme di previdenza integrative. La parte di rendita derivante invece da contributi non dedotti o dai rendimenti della gestione, è completamente esente da imposte.
Chiarito l’aspetto fiscale approfondiamo le differenze giuridiche tra i diversi strumenti.
FONDI PENSIONE APERTI
I fondi pensione aperti sono forme pensionistiche complementari istituite da Banche, Compagnie di assicurazione, Società di Gestione del Risparmio (SGR) e Società di Intermediazione Mobiliare (SIM). L’adesione è aperta a tutti.
I lavoratori dipendenti del settore privato possono aderire su base:
- Individuale: il lavoratore al momento dell’adesione sceglie l’importo e la periodicità della contribuzione; può scegliere di versare anche solo il trattamento di fine rapporto (TFR).
- Collettiva: i versamenti (nella maggioranza dei casi costituiti da TFR, contributo datore, contributo dipendente) vengono effettuati direttamente dall’azienda con modalità e percentuali di contribuzione calcolate di norma sulla retribuzione annua lorda e stabilite da accordi o regolamenti aziendali
I lavoratori del settore pubblico possono aderire solo su base individuale, tramite contribuzioni personali.
I FPA sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della società che li istituisce e sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti.
PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI
I piani individuali pensionistici, sono forme pensionistiche complementari istituite da Compagnie di assicurazione. Come i fondi pensione aperti, anche i PIP sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello della compagnia e sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti.
Sono realizzati mediante:
- Contratti assicurativi di ramo I – assicurazioni sulla vita – nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata ad una o più gestioni interne separate
- Contratti assicurativi di ramo III – polizze di tipo unit linked – nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi interni oppure al valore delle quote di OICR (organismi di investimento collettivo del risparmio, come i fondi comuni)
- Una combinazione dei due contratti precedenti.
Ai PIP possono aderire tutti ma, a differenza dei FPA, l’adesione può avvenire esclusivamente su base individuale. I lavoratori dipendenti del settore privato possono destinare anche quote di TFR, mentre i lavoratori dipendenti del settore pubblico possono effettuare esclusivamente versamenti personali.
FONDI PENSIONE NEGOZIALI
I fondi pensione negoziali sono forme di previdenza complementare di natura contrattuale, destinati a determinate categorie di lavoratori:
- Dipendenti privati che appartengono alla stessa categoria contrattuale, alla stessa impresa o gruppo di imprese
- Dipendenti pubblici che appartengono a specifici comparti di contrattazione
- Soci lavoratori di cooperative.
La maggior parte dei Fondi pensione negoziali viene istituita a seguito di contratti collettivi, stipulati dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, che possono essere su base nazionale o aziendale. Nel caso di soci lavoratori di cooperativa, vengono istituiti da accordi tra i soci stessi.
Sono fondi negoziali anche i fondi pensione territoriali, istituiti in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti ad un determinato territorio o area geografica.
L’adesione ai FPN è consentita solo alle categorie indicate nei relativi accordi istitutivi. Il lavoratore può iscrivere anche i propri familiari a carico (“familiari fiscalmente a carico”) se lo Statuto del Fondo lo prevede.
Una volta individuata la soluzione adeguata alle proprie esigenze, oltre ai costi, vanno valutate anche altre caratteristiche dell’offerta. Ad esempio, la scelta del comparto in cui investire (azionario, obbligazionario, bilanciato, garantito etc) diventa una scelta fondamentale. Per una persona giovane che ha davanti a sé 40 anni di contributi è consigliabile un maggiore profilo di rischio e quindi un investimento con una componente azionaria maggiore; se invece è più vicino alla pensione è meglio un profilo di rischio più contenuto. In ogni caso va considerata anche la propensione al rischio di ogni singolo individuo, quanto si versa e quali rendimenti si vogliono ottenere.
Per tutti questi motivi orientarsi all’interno delle numerose offerte presenti sul mercato della previdenza integrativa non è semplice; pertanto è opportuno affidarsi a professionisti del settore per avere una consulenza personalizzata.