Accollo Tributario – Una occasione per chi??

ACCOLLO TRIBUTARIO

 

E’ possibile ridurre le tasse da versare con F24 con il contratto di accollo.

Un’impresa o un professionista, titolare di crediti fiscali, sottoscrive un contratto accollandosi i debiti di un altra impresa o di un altro professionista. In questo modo procede al pagamento al posto di questi, del suo modello F24. La convenienza sta nel fatto che il contribuente che ha un credito fiscale verso lo Stato, utilizza il suo credito in compensazione del debito e chiede al contribuente di rimborsargli una percentuale (il cui valore è oggetto di trattativa tra le parti) delle imposte pagate. Il pagamento  avviene solo dopo che l’impresa o il professionista riceve la quietanza di pagamento del proprio F24.

Qual è il vantaggio del contratto di accollo?

La convenienza del contratto di accollo, sussiste per quei soggetti che vantano importi elevati di crediti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e che per riscuoterli devono attendere molto tempo. In questo modo è pur vero che perdono una percentuale del credito originario ma in cambio riscuotono subito la somma a compensazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Il vantaggio per chi deve pagare le tasse invece è che ha uno sconto percentuale sulle tasse da pagare.

 

Ma vediamo nello specifico in cosa consiste il contratto di accollo.

L’accollo del debito è un istituto giuridico che permette di estinguere l’obbligazione. Il nostro obiettivo è quello di conoscerlo meglio per poterlo eventualmente sfruttare nel momento in cui se ne presenterà l’occasione. Si tratta di un contratto tra un debitore ed un soggetto terzo, dove quest’ultimo si assume in carico il pagamento del debito del soggetto debitore.

Al fine di poter valutare la sua portata applicativa e operativa, è opportuno anzitutto inquadrarne i profili generali che delineano i tratti della fattispecie dell’accollo del debito.

 

Profili Civilistici

Contratto di accollo art. 1273 c.c.

L’accollo, ai sensi dell’articolo 1273 del codice civile, è l’accordo tra un debitore (accollato) e un terzo (accollante), in forza del quale quest’ultimo assume il debito che il primo ha nei confronti del creditore, il quale rimane estraneo (e perciò terzo) rispetto alla convenzione di accollo. Per effetto dell’accollo, dunque, l’accollante è obbligato verso l’accollato a procurargli la liberazione, cioè a tenerlo indenne dal debito

L’assunzione del debito altrui mediante accollo, può avvenire attraverso due diversi tipi di accordo:

  1. Accollo interno– Derivante dagli effetti della convenzione interna tra debitore e terzo;
  2. Accollo esterno– Derivante da una convenzione aperta all’adesione del creditore, il quale acquista il diritto nei confronti dell’accollante. L’accollo con efficacia esterna può assumere molteplici configurazionie può attuarsi con modalità diverse:
    • L’assunzione, può essere cumulativa ovvero liberatoria, a seconda che il debitore originario rimanga, oppure no, obbligato in solido con l’assuntore del debito altrui;
    • La liberazione del debitore originari può avvenire in forza di una espressa dichiarazione del creditore o può costituire condizione espressa dell’accollo, nel qual caso l’adesione del creditore vale liberazione;

Il termine accollo designa, quindi, fattispecie negoziali di diverso contenuto. In ciascuna di queste ipotesi ricorrono due dati costanti: la convenzione interna tra debitore e terzo e l’assunzione del debito altrui.

Profili Fiscali

Lo Statuto del Contribuente riconosce espressamente la legittimità dell’accollo in ambito tributario. L’articolo 8 comma 2, Legge 27 luglio 2000, n. 212, ha previsto la possibilità dell’accollo del debito d’imposta, escludendo però in modo esplicito che si possa verificare la liberazione del contribuente originario. In concreto il primo debitore (accollato) continuerà a rispondere unitamente all’accollante, configurandosi una responsabilità cumulativa dei due debitori con la conseguenza che non potrà mai verificarsi una liberazione convenzionale del debitore originario.

Posto che il debitore originario non può in nessun caso essere liberato, bisogna accertare se l’amministrazione finanziaria possa chiedere  l’adempimento ad entrambi indifferentemente ovvero se ci debba essere la previa escussione dell’accollante (cioè di colui che si è accollato il debito). Il fatto che si tratti di una responsabilità solidale non ci è utile ai fini del problema, per il semplice fatto che la natura della responsabilità deve essere distinta dalle modalità di richiesta dell’adempimento. Una soluzione potrebbe essere quella proposta dall’articolo 1268 del Codice civile secondo cui “il creditore che ha accettato l’obbligazione del terzo non può rivolgersi al delegante (cioè il debitore originario) se prima non ha richiesto l’adempimento al delegato (cioè al secondo debitore). Questa disposizione riguarda la delegazione di pagamento, ma mancando una norma analoga in tema di accollo, parte della dottrina ha ritenuto che tale norma possa essere estesa per analogia ad ogni ipotesi di assunzione di debiti altrui, quindi anche all’accollo. Nel caso in cui questa interpretazione dovesse essere accolta, l’Amministrazione, pur avendo due debitori, dovrà procedere prima alla escussione dell’accollante e, solo se ciò risulti infruttuoso, potrà richiedere l’adempimento al debitore originario.